Legislazione sulle biotecnologie innovative
Scheda di Alessio Bocciolini e Giulia Bellatti
Le biotecnologie moderne sono latrici di un complesso intreccio di aspettative ed inquietudini, rispecchiato dagli atti regolamentari - messi in atto sia da Stati sovrani, sia da Organismi internazionali - volti in parte ad assicurare un adeguato sostegno all'innovazione tecnologica ma anche, ed in maggiore misura, destinati a sorvegliare e garantire la sicurezza del loro impiego e quella dei prodotti da esse derivati. Per quanto concerne l'Italia, tutta la normativa vigente e/o in fieri deriva da iniziative dell'Unione Europea oppure dall'adeguamento a disposizioni delle Convenzioni internazionali.
Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)
. Decreto Legislativo 92/93Recepisce puntualmente la Direttiva 90/220/CEE, concerne la notifica e l'autorizzazione in ambito nazionale di operazioni di Ricerca e Sviluppo in ambiente non confinato, nonché la procedura comunitaria per la commercializzazione di organismi – in particolare piante – geneticamente modificati.
Direttiva (2001/18/CE)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.Abroga la direttiva 90/220/CEE. Nella nuova Direttiva, si definisce "organismo" qualsiasi entità biologica capace di riprodursi di trasferire materiale genetico, e considera "organismo geneticamente modificato (OGM)", un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Vi è da notare che questa definizione di OGM ha significato e validità unicamente legale e nel contesto dell'Unione Europea. In ambito internazionale (''Biosafety Protocol" di Cartagena, approvato in ambito UNEP a Montreal, nel gennaio 2000. http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp), ed in relazione ad un loro potenziale impatto sull'ambiente, si preferisce parlare di "organismi viventi modificati" (LMO, nell'acronimo inglese di Living Modified Organisms), intendendo così identificare organismi modificati rispetto alla loro controparte tradizionale e quindi potenzialmente estranei - in termini ecologici - ad abitudini radicate, quale che siano le tecniche utilizzate per ottenere le modifiche. Inoltre, in termini biologici, la nozione di OGM non caratterizza alcun tratto distintivo particolare: tutte le entità biologiche viventi sono OGM rispetto agli organismi parentali che li hanno generati.
Autorizzazione di farmaci biotecnologici
.A norma del Regolamento (CE) 2309/93, che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (l'EMEA, con sede a Londra), l'autorizzazione al commercio di farmaci derivati dall'impiego delle moderne tecnologie.
Immissione in commercio di nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari
.A norma del Regolamento (CE) 258/97, i cibi derivati dall'impiego delle moderne tecnologie biologiche sono soggetti ad una procedura di notifica ed autorizzazione. Nel corso del 1998 il Regolamento (CE) 258/97 è stato completato dal Regolamento (CE) 1139/98, che prescrive le norme di etichettatura dei prodotti geneticamente modificati approvati alla commercializzazione in data precedente al Regolamento 258/97 (i.e. semi di soia resistente al glifosate della Monsanto e mais Bt 176 della Novartis).
Etichettatura degli alimenti derivati dall'impiego di OGM
.Nel gennaio 2000 sono stati varati due nuovi Regolamenti:
1.Regolamento (CE) 49/2000
:modifica il Regolamento 1139/98 sulle norme di etichettatura dei prodotti geneticamente modificati approvati alla commercializzazione in data precedente al Regolamento 258/97 sui "nuovi alimenti" (i.e. semi di soia resistente al glifosate della Monsanto e mais Bt 176 della Novartis): per l'essenziale, viene stabilita una "soglia" dell'1% per la presenza di ingredienti GM, entro la quale i prodotti vengono esentati da etichettature supplementari;
2.Regolamento (CE) 50/2000
:dispone norme supplementari di etichettatura per alimenti (prodotti e ingredienti) contenenti additivi e aromi derivati da OGM non equivalenti alle loro controparti convenzionali. Per quanto concerne le Autorità e gli Organismi di notifica, autorizzazione e controllo: sono istituiti due Uffici responsabili presso il Ministero della Sanità; sono operative due Commissioni interministeriali per l'esame delle notifiche; l'Istituto Superiore di Sanità ha ruolo centrale in tutte le istruttorie tecniche; l'Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali hanno ruolo di controllo, in particolare per la protezione dei lavoratori; Per quanto concerne gli Organismi di consultazione, sono stati istituiti: un Comitato Scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici (ovvero Comitato Nazionale di Biosicurezza e Biotecnologie) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Anche se, in materia di rilascio di titoli di proprietà intellettuale, gli Uffici competenti – quello italiano compreso – hanno pragmaticamente adattato la prassi corrente alle esigenze delle moderne tecnologie biologiche (e.g. microrganismi, piante ed animali geneticamente trasformati), l'Italia ha specificatamente integrato nella propria legislazione un Regolamento comunitario ed una Convenzione internazionale in materia di varietà vegetali, e sta provvedendo al recepimento di una Direttiva europea per la brevettazione di prodotti e processi biotecnologici.
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali
.A norma del Regolamento (CE) 2100/94, che istituisce un regime di registrazione comunitaria per le varietà vegetali, sono attribuibili diritti di protezione della proprietà intellettuale a titolari di una privativa comunitaria.
Protezione delle novità vegetali
. Il Decreto Legislativo 455/98,che adegua la legislazione nazionale alle prescrizioni della revisione 1991 della Convenzione UPOV per la protezione delle varietà vegetali, inserisce esplicitamente i metodi di trasformazione delle piante mediante tecniche di rDNA tra quelli atti ad ottenere nuove varietà vegetali protette.
Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
.Si tratta delle disposizioni previste dalla Direttiva 98/44/CE, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel luglio 1998, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2000 (in corso di recepimento in Italia. Da parte del Governo italiano è stata pubblicamente annunciata la volontà di affiancare i Paesi Bassi in un'azione di opposizione alla Direttiva 98/44/CE, promossa presso la Corte di giustizia delle Comunità Europee. In effetti, i Paesi Bassi hanno presentato nell'ottobre 1998 un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, volto ad annullare la Direttiva per effetto di una inadeguata base giuridica. Secondo il ricorso, la Direttiva sarebbe dovuta essere discussa ed approvata sulla base dell'Art. 235 (i.e. altre azioni dell'Unione) piuttosto che sulla base dell'Art. 100 A (i.e. armonizzazione delle legislazioni nazionali) del Trattato istitutivo della Comunità Europea. In termini generali e sommari, l'Italia, pur annunciando la volontà di non interrompere l'azione legislativa di recepimento della Direttiva, sostiene che la brevettazione di organismi viventi debba fare oggetto di una normativa a sé stante – eventualmente da adottare in sede WIPO (World Intellectual Property Organization, ovvero Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ed alla luce della Convenzione del Brevetto Europeo (EPC) – e non costituire oggetto di una Direttiva, volta alla semplice armonizzazione del vigente diritto brevettuale dei Paesi membri dell'Unione; è prevista la brevettabilità di microrganismi, piante ed animali geneticamente trasformati, con l'esclusione delle varietà vegetali e le razze animali, e la non brevettabilità di alcuni procedimenti contrari all'"ordine pubblico ed al buon costume".
OGM: analisi della legislazione italiana ed europea
Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224: Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
Il soddisfacimento del bisogno nutrizionale è una componente fondamentale per la vita. Al fine di assicurarsi il sostentamento, l’uomo ha sempre lottato contro la natura, sia come azione delle intemperie che nella forma di attacco "biologico", arrivando a fare uso di materie da egli stesso sviluppate, quali la chimica e la biologia. Poiché il fabbisogno di cibo, con il crescere della popolazione mondiale e delle esigenze, tendeva ad aumentare, l’uomo, facendo appella a tutte le sue capacità cognitive, ha provveduto a sondare altri campi di ricerca, approdando ad una materia basata sullo studio dell’essenza fisico/strutturale della natura, la biotecnologia. Nel corso di approfondimenti scientifici sulla struttura dei cibi di uso comune, diveniva chiaro che, modificando la loro stessa essenza partendo dalla radice genetica, vi era la possibilità di creare alimenti molto meno deteriorabili e meno soggetti all’attacco biologico di certi parassiti, consentendo, quindi, una loro maggiore durata nel tempo ed un minor uso di antiparassitari (con conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale) a loro protezione. A causa della facilità di manipolazione e dei risultati conseguiti, il business è risultato immediatamente chiaro agli esperti del settore, i quali hanno provveduto a distribuire questo prodotto sul mercato. Ovviamente, questa operazione ha creato qualche dubbio nel consumatore e negli organi di controllo mondiale, in quanto si tratta di prodotti nuovi, per i quali non esiste un periodo di osservazione sufficientemente lungo per verificare concretamente gli effetti sull’ecosistema e sull’uomo di prodotti che, comunque, derivano da una "evoluzione" forzata, innaturale, di alcune specie alimentari. Si è cominciato, così, a sentire la necessità di controllare in qualche modo il comparto, soprattutto nell’interfaccia con il consumatore; l’Unione Europea in particolare arriva a pubblicare la direttiva 2001/18/CE (in abrogazione della Direttiva 90/220/CEE), recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 224.
ANALISI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 224 È strutturato su quattro Titoli ed undici allegati, per un totale di trentotto articoli. Questo decreto, basato sul principio di precauzione, stabilisce le misure volte a proteggere la salute umana, animale ed ambientale, relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati (OGM, ovvero organismi, diversi dall’essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale), nei confronti della:
L’organo di verifica e di rilascio dei provvedimenti autorizzativi è individuato nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività politiche e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’ambito di applicazione del decreto sono esclusi il trasporto degli OGM ed agli organismi ottenuti per mutagenesi e fusione cellulare, inclusa la fusione di protoplasti, di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali.
NOTIFICA Chiunque intende effettuare un’emissione deliberata nell’ambiente di un OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità nazionale competente, con evidenziate le seguenti informazioni: a) Un fascicolo tecnico con le informazioni dettagliate di cui all’allegato III, con particolare riferimento a:
b) La valutazione del rischio ambientale; c) La valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.
ISTRUTTORIA DELLA NOTIFICA Ricevuta la notifica, l’autorità nazionale competente;
Qualora necessario, sulla base di nuove od ulteriori informazioni che riguardano la valutazione dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, gli organi di competenza possono, con provvedimento d’urgenza, limitare o vietare temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM.Contestualmente ne verrà data comunicazione alla Commissione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri, quindi idonea informazione al pubblico.
CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA La consultazione ed informazione pubblica avviene secondo le modalità indicate nell’allegato VIII del Decreto, ovvero mediante la creazione di un’apposita sezione dedicata nel sito web dell’autorità nazionale competente di cui viene. A tal proposito viene creata una lista di consultazione nella quale figureranno, oltre ai soggetti istituzionali competenti a livello centrale e locale, associazioni di categoria, organizzazioni non governative di protezione ambientale e di tutela del consumatore, quindi qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione che ne faccia richiesta. La consultazione pubblica ha una durata complessiva di trenta giorni, trascorsi i quali l’autorità competente trasmette le osservazioni pervenute alla Commissione interministeriale di valutazione di cui all’art. 6 del decreto. Le informazioni rese pubbliche comprendono:
SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E CON LA COMMISSIONE EUROPEA L’autorità nazionale competente invia alla Commissione europea una sintesi di ogni notifica ricevuta, quindi delle decisioni definitive adottate nei confronti delle stesse, includendovi le eventuali ragioni per le quali una notifica è stata respinta. Contestualmente, l’autorità nazionale competente riceve dalla Commissione europea comunicazione in merito a decisioni che ammettono una procedura differenziata o semplificata per taluni OGM, al fine di comunicare alla stessa se intende o meno avvalersi di tale procedura. L’autorità nazionale competente una volta l’anno trasmette alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio è stato autorizzato mediante le procedure differenziate e semplificate, quindi degli OGM i cui rilasci non sono stati autorizzati.
RELAZIONE CONCLUSIVA SULL’EMISSIONE All’esito di ciascuna emissione ed alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il notificante invia all’autorità nazionale competente una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale sui possibili rischi ed impatti per la salute umana, animale e per l’ambiente. Sulla base di questa relazione, l’autorità competente, avvalendosi della collaborazione della commissione interministeriale, elabora un parere poi comunicato al notificante ed alle regioni e province autonome interessate.
ETICHETTATURA Gli OGM, in tutte le fasi di immissione sul mercato, devono presentare etichettature ed imballaggi conformi alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati (la dimostrazione è a carico del produttore), può essere fissata una soglia minima al di sotto della quale tali prodotti non devono essere etichettati, fatta salva la disciplina in materia di sementi.
RISERVATEZZA I dati e le informazioni acquisiti dall’autorità nazionale competente possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono forniti. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni:
PUBBLICI REGISTRI Presso l’autorità nazionale competente è istituito un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi. Sono istituiti anche presso le regioni e le province autonome, al fine di annotarvi le localizzazioni degli OGM coltivati per il monitoraggio di eventuali loro effetti. Chiunque coltiva OGM deve comunicare alle regioni e province autonome competenti per territorio la localizzazione delle coltivazione e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione. Contestualmente, deve apporre adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM. |